PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Programmi di delocalizzazione e recupero ambientale).

      1. Per la ristrutturazione industriale di imprese con salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, la delocalizzazione sul territorio nazionale e l'innovazione tecnologica dei relativi impianti, nonché per il recupero ambientale e la riqualificazione delle aree già di pertinenza degli impianti medesimi, possono essere adottati appositi programmi di delocalizzazione e recupero ambientale, di seguito denominati «programmi». Possono presentare i programmi imprese o consorzi di imprese.
      2. I programmi riguardano aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, nonché altre aree industriali individuate dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione interessata, tenuto conto dei vantaggi per l'economia locale derivanti dalla ristrutturazione industriale, dall'innovazione tecnologica e dalla riqualificazione ambientale.
      3. I programmi sono approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un progetto integrato, formulato di intesa con le amministrazioni locali e territoriali interessate e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel quale sono definiti:

          a) le caratteristiche produttive, la localizzazione dei nuovi impianti e le previsioni di destinazione urbanistica delle aree di nuova localizzazione;

          b) i livelli occupazionali garantiti durante la fase di ristrutturazione e successivamente

 

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all'entrata a regime dei nuovi impianti;

          c) la destinazione delle aree di pertinenza degli impianti oggetto dell'intervento di delocalizzazione;

          d) le modalità di realizzazione e di finanziamento degli interventi.

      4. Il progetto, adottato a norma del comma 3, comprende il piano di caratterizzazione, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nonché l'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sottoscritto dalle amministrazioni territoriali, statali e dagli altri soggetti pubblici interessati agli interventi ai fini del coordinamento delle azioni, della determinazione di tempi, modalità e finanziamento degli interventi pubblici e dell'adeguato svolgimento di ogni altro connesso adempimento.

Art. 2.
(Incentivi per la delocalizzazione e il recupero ambientale).

      1. Il programma di cui all'articolo 1 può prevedere il trasferimento, totale o parziale, della proprietà degli immobili interessati, nonché il trasferimento di diritti edificatori e incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e al miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costo-benefìci. I comuni possono prevedere l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili ricadenti nelle aree oggetto di delocalizzazione produttiva.
      2. Le imprese ricadenti nei programmi di cui all'articolo 1 possono rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate ovvero risultanti tali a seguito della demolizione o della delocalizzazione degli impianti produttivi, possedute e iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente a quello

 

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in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La rivalutazione deve essere operata nel bilancio riferito all'esercizio in corso alla data di approvazione del piano di delocalizzazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia limitatamente all'anno 2007 e ai quattro anni successivi.
      3. Agli effetti dell'applicazione del comma 2 del presente articolo, l'imposta sostitutiva, nella misura stabilita dal comma 475 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è corrisposta in tre rate annuali, da versare senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo di imposta in cui è eseguita la rivalutazione e per i due periodi di imposta successivi, nelle misure rispettivamente del 40 per cento, del 35 per cento e del 25 per cento.

Art. 3.
(Finanziamento della bonifica).

      1. Al finanziamento della bonifica delle aree ricomprese nell'ambito dei programmi concorrono le risorse assegnate per le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, che sono, conseguentemente, incrementate di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. Alle imprese o consorzi di imprese che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, effettuano investimenti nella bonifica delle aree comprese nei programmi è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

 

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ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi della bonifica. Il credito di imposta è concesso nei limiti massimi di spesa, per il bilancio dello Stato, di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per la concessione del credito di imposta di cui al presente articolo.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 16 milioni di euro per l'anno 2007, 6 milioni di euro per l'anno 2008 e 6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.